Il 27 gennaio di ogni anno si celebra, in tutto il mondo, il Giorno della Memoria, in ricordo della data in cui, nel 1945, le truppe dell’Armata Rossa liberarono i superstiti del campo di concentramento di Auschwitz. In quell’occasione fu mostrato per la prima volta l’orrore del genocidio nazista.

Per non dimenticare la tragedia della Shoah – in seguito alla risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1º novembre 2005 per ricordare, in questo giorno, le vittime dell’Olocausto – l’Italia ha formalmente istituito la giornata commemorativa:

“Istituzione del “Giorno della Memoria” in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti”

Legge 20 luglio 2000, n. 211 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2000

Art. 1.

1. La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, “Giorno della Memoria”, al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.

Art. 2.

1. In occasione del “Giorno della Memoria” di cui all’articolo 1, sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti in modo da conservare nel futuro dell’Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, e affinché simili eventi non possano mai più accadere.